Castel del Monte
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Cosa è l’autocertificazione?

Per "autocertificazione" si intende "la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione" (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri. La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.


Infatti, con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si è messo in atto un importante processo di semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.

La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici. L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.

Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.


Si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:

data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato di celibe, coniugato o vedovo; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio; decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; posizione agli effetti degli obblighi militari; iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di specializzazione; titoli di abilitazione; titoli di formazione; titoli di aggiornamento; titoli di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare; codice fiscale o partita IVA; qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di casalinga; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86; assenza di condanne penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati: La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.

Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.